REGOLAMENTO
DEL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
Art. 1 – Finalità
Le borse di studio sono istituite con l’obiettivo di sostenere studenti meritevoli nel loro percorso formativo presso la Pontificia Facoltà Teologica e il Pontificio Istituto di Spiritualità TERESIANUM.
Art. 2 – Destinatari e modalità di candidatura
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al ciclo di Licenza. È richiesto soprattutto il conseguimento di una media complessiva pari o superiore a 8/10 nel ciclo di studi precedenti.
La candidatura dovrà essere presentata mediante l’invio di una lettera motivazionale indirizzata al Preside (inviata all’indirizzo: segreteria@teresianum.net), nella quale il candidato esponga le ragioni della propria richiesta, il proprio percorso formativo e le motivazioni che lo spingono a intraprendere gli studi presso il TERESIANUM.
Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 10 settembre 2026. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
L’assegnazione effettiva della borsa di studio è subordinata alla verifica dei requisiti accademici e amministrativi richiesti dalla Pontificia Facoltà Teologica e dal Pontificio Istituto di Spiritualità TERESIANUM. Qualora, in una fase successiva della procedura, risultasse la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, la borsa di studio sarà revocata.
Art. 3 – Tipologia e validità delle borse di studio
Le borse di studio sono riservate esclusivamente ai nuovi studenti e sono valide per il primo anno di studi. Esse non sono automaticamente rinnovabili per gli anni accademici successivi.
Sono istituite le seguenti borse di studio:
- a) Due borse di studio per la Licenza in Spiritualità, ciascuna pari al 100% delle tasse accademiche del primo anno. I candidati dovranno manifestare il proprio interesse a impegnarsi nella ricerca scientifica riguardante Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo (Santa Teresa di Lisieux), in conformità con le finalità accademiche e scientifiche del Teresianum.
- b) Due borse di studio per la Licenza in Antropologia Teologica, ciascuna pari al 75% delle tasse accademiche del primo anno.
Le borse di studio consistono esclusivamente in un’esenzione dalle tasse accademiche nella misura sopra indicata, non sono convertibili in denaro, non danno diritto ad alcun rimborso e non sono cedibili a terzi.
Le borse di studio coprono esclusivamente le tasse accademiche nella misura prevista dal presente regolamento. Restano espressamente escluse eventuali tasse amministrative, contributi universitari diversi dalle tasse accademiche, assicurazioni, spese per il rilascio di certificati, nonché ogni altra spesa personale dello studente, comprese quelle relative a vitto, alloggio, trasporto, materiale didattico e libri di studio.
L’assegnazione della borsa di studio non configura in alcun caso un rapporto di lavoro, collaborazione o altra forma di rapporto giuridico tra il beneficiario e la Pontificia Facoltà Teologica e il Pontificio Istituto di Spiritualità TERESIANUM.
Art. 4 – Selezione dei candidati
Il Preside e il Segretario Generale valuteranno le candidature sulla base del merito accademico, delle motivazioni espresse nella lettera di candidatura e della documentazione presentata ulterioremente.
Per le borse di studio relative alla Licenza in Spiritualità, costituirà titolo preferenziale il comprovato interesse per la figura, il pensiero e la dottrina di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, nonché la disponibilità a sviluppare attività di ricerca scientifica inerenti a tale ambito.
Il Preside e il Segretario Generale si riservano il diritto insindacabile di selezionare e assegnare la borsa di studio al candidato ritenuto maggiormente idoneo, anche qualora il numero delle candidature sia inferiore al numero delle borse disponibili.
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto automatico all’assegnazione della borsa di studio.
Art. 5 – Comunicazione dei risultati
La Segreteria, entro e non oltre il 16 settembre 2026, provvederà a contattare esclusivamente i candidati risultati vincitori del concorso utilizzando i recapiti indicati nella domanda di partecipazione.
I candidati che non riceveranno alcuna comunicazione entro tale data dovranno considerare la propria candidatura non accolta.
Art. 6 – Accettazione della borsa
I vincitori dovranno confermare l’accettazione della borsa di studio entro il termine indicato nella comunicazione ricevuta.
In caso di mancata risposta entro i termini stabiliti, la borsa potrà essere revocata e assegnata ad altro candidato.
Art. 7 – Veridicità delle dichiarazioni
Tutte le informazioni e la documentazione presentate dai candidati devono essere veritiere, complete e corrispondenti alla realtà.
L’accertamento di dichiarazioni false o mendaci comporterà l’immediata esclusione dal concorso o la revoca della borsa eventualmente assegnata, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8 – Decadenza e revoca del beneficio
La borsa di studio potrà essere revocata nei seguenti casi:
- mancata iscrizione entro i termini previsti;
- mancato rispetto dei regolamenti della Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritualità TERESIANUM;
- presentazione di documentazione non veritiera;
- accertata mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione o per il mantenimento della borsa;
- rinuncia volontaria del beneficiario;
- mancata accettazione della borsa nei termini stabiliti.
Art. 9 – Numero delle borse
La Pontificia Facoltà Teologica e il Pontificio Istituto di Spiritualità TERESIANUM si riservano il diritto di assegnare un numero di borse inferiore a quello previsto qualora nessun candidato raggiunga gli standard qualitativi richiesti.
Parimenti, qualora le candidature pervenute non siano ritenute adeguate agli obiettivi formativi e accademici dell’Istituzione, le borse potranno non essere assegnate.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del concorso e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 11 – Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta la piena e incondizionata accettazione del presente regolamento.
Art. 12 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ogni decisione sarà rimessa alla valutazione del Preside e del Segretario Generale, il cui giudizio sarà definitivo e non soggetto a contestazione.
Il Preside e il Segretario Generale si riservano inoltre la facoltà di interpretare il presente regolamento e di adottare le decisioni necessarie per garantire il corretto svolgimento della procedura di assegnazione delle borse di studio.